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Audizione in Commissione Agricoltura per la riforma della L.164/92
14.01.2010 , News di Città del Vino
Città del Vino: audizione presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati - Giovedì 14 gennaio 2010
Dal passaggio alle nuove Denominazioni Dop e Igp alla rivoluzione dei controlli: ecco i punti critici della riforma della 164/92, la "legge quadro" del mondo del vino in Italia
Dopo 17 anni la Legge 164/1992 viene profondamente rivisitata per essere adeguata alle innovazioni introdotte dalla nuova OCM vino (Reg. CE n. 479/2008).
L’introduzione delle Dop e Igp per il vino lascia ancora dei dubbi alle Città del Vino, sopratutto rispetto a come reagiranno competitors importanti come Francia e Spagna. Per l’associazione dei Comuni a più alta vocazione vitivinicola d’Italia, che oggi, 14 gennaio, è intervenuta in audizione alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, è questo uno dei punti cruciali della Riforma della L.164/92, che, dopo 17 anni, viene profondamente rivisitata per essere adeguata alla nuova Ocm vino (Reg. CE n. 479/2008). Sul piatto anche il ruolo che il Comitato Nazionale Vini dovrebbe svolgere nel periodo di passaggio alla nuova Ocm diventando un organo di government della filiera vinicola italiana. Inoltre, non si fa alcun accenno alle pratiche enologiche non consentite, come il divieto dell’uso di trucioli per le denominazioni di origine o l’uso di vitigni, lieviti o altro materiale Ogm. Infine, se il principio dell’affidamento dei controlli ad enti terzi è condivisibile, è invece un errore negare ai Consorzi il primo livello dei controlli, il rispetto del Disciplinare, sminuendo il principio dell’autogoverno e del rispetto delle regole che deve essere condiviso dai produttori in una logica di sistema.
NOVE DOP E “VECCHIE” DOCG E DOC
Le nuove Denominazioni di origine
continuano ad essere il punto più controverso del nuovo regolamento
comunitario, quello che più rischia di banalizzare il rapporto
vino/territorio. Con l’adeguamento del settore vino alla PAC, la
riforma, prevede l’istituzione di DOP e IGP riducendo la piramide della
qualità a tre soli livelli: vini da tavola, indicazioni geografiche
protette, denominazioni di origine protette.
Considerando che la
riforma prevede che per i vini da tavola (senza denominazione
geografica) sia indicato in etichetta il vitigno e l’annata, il timore
è quello di provocare una omologazione verso il basso delle tipologie,
rischiando di confondere il consumatore che più difficilmente potrà
distinguere tra vini di diversa qualità; perché è utopico prevedere
forme di controllo che possano accertare che in una bottiglia vi sia
effettivamente il vitigno dichiarato; per altro il prodotto può essere
imbottigliato in loco ma provenire da altri territori anche extra
europei.
Pertanto, l’introduzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) anche per il vino, comporta la necessità di riflettere sull’uso che in futuro si farà ancora delle “vecchie” Denominazioni DOCG e DOC.
Città del Vino propone le sue considerazioni in un documento ufficiale presentato alla Commissione Agricoltura della Camenra dei Deputati
L'estrema flessibilità nell’uso delle menzioni e dei simboli sull’etichetta (il produttore vitivinicolo sembra essere libero di scegliere il sistema di qualificazione che preferisce lasciando la menzione tradizionale a sostituire completamente in etichetta la sigla europea o associandola ai simboli comunitari di protezione) lascia configurare una situazione estremamente disomogenea, che se da un lato potrebbe costituire un vantaggio dal punto di vista delle imprese, dall’altro potrebbe generare confusione nel consumatore, con conseguenza perdita di credibilità dei sistemi di segnalazione della qualità sui quali attualmente si basa il marketing vitivinicolo.
La
proposta di legge di riforma (art. 3), se da un lato si preoccupa
giustamente di salvaguardare nell’immediato il mantenimento delle DOCG
e DOC italiane a garanzia di una classificazione qualitativa già
stabilita, dall’altra non stabilisce un limite di tempo perché si
giunga ad un effettivo adeguamento alla normativa europea che porti ad
un graduale superamento delle attuali DOCG e DOC. Questo non perché si
debba appiattire il valore qualitativo delle attuali Denominazioni di
origine italiane, bensì perché si giunga ad un effettivo innalzamento
del concetto qualitativo legato alle future DOP. In sostanza, quello
che prima veniva considerato un problema deve essere trasformato in un
vantaggio. Non è certo che mantenere per il nostro Paese gli attuali
tre livelli (Docg, Dco e Igt) possa essere, in prospettiva, una scelta
lungimirante.
Infatti, è lecito pensare che in un prossimo futuro le
nuove DOP potranno essere quello che oggi sono le DOCG, e le nuovi IGP
quelle che oggi sono le DOC. Questo in un’ottica di semplificazione
che porterebbe notevoli vantaggi anche nella comunicazione. Del resto,
non è certo nuovo il dibattito all’interno del mondo del vino italiano
sul ruolo delle DOC attuali e, soprattutto, sul loro eccessivo
proliferare nel corso degli anni; da più voci si è sentito dire che le
Doc sono troppe. Questo aspetto della riforma europea che,
inizialmente, è stato vissuto con condivisibile preoccupazione anche
dalla stessa nostra Associazione come un limite e uno svantaggio per le
Denominazioni Italiane (la trasformazione in DOP delle DOCG e delle
DOC), può essere invece utilizzato come uno strumento per innalzare la
qualità e il valore delle denominazioni stesse; pensare per un futuro
non troppo lontano che in Italia vi possano essere un centinaio di DOP
(ovvero di attuali DOCG), identificando le denominazioni con specifici
e ben identificati distretti del vino, potrebbe aiutare a riposizionare
le stesse denominazioni nel loro giusto valore, lasciando alle IGP il
ruolo che oggi, per molti versi, hanno le IGT per le imprese
vitivinicole, nel direzione della sperimentazione e dell’innovazione.
La revisione della Legge 164/1992, nelle dichiarazioni del Ministro per le Politiche Agricole Luca Zaia, “punta a preservare e promuovere la qualità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ad una semplificazione negli adempimenti gestionali e burocratici di tutti gli attori del comparto e a rafforzare il concetto di qualità come linea guida per lo sviluppo del settore. Tra le novità principali, la ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini e la sistematizzazione delle attività delle strutture di controllo terze autorizzate”. Il ruolo delle Regioni e Province Autonome ne esce particolarmente rinforzato sia in quanto le documentate domande sono presentate per il loro tramite, previa una preliminare valutazione dei requisiti da parte delle stesse, sia perché ne è prevista la collaborazione in ambito di istruttoria ministeriale; chiare le attività di controllo; appropriato il quadro sanzionatorio.
Rispetto alle preoccupazioni espresse dall'Associazione Nazionale Città del Vino sulla proposta di riforma della OCM vino nel corso del dibattito e ai punti problematici evidenziati dallo studio su “Il cambiamento della normativa comunitaria sui vini a denominazioni di origine con la riforma della OCM vino” svolto nell'autunno 2008 in collaborazione con il Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali dell'Università di Firenze, il testo del decreto legislativo lascia insolute alcune delle criticità individuate.
Il contesto nazionale e internazionale |
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| L’Italia è anche una delle destinazioni turistiche più appetibili dal punto di vista dell’enogastronomia e ben organizzata (140 Strade del Vino riconosciute in base alla Legge 268/99). L’enogastronomia figura, insieme all’arte e alla cultura, nelle prime tre motivazioni di viaggio nel nostro Paese. Il turismo del vino genera un flusso verso i territori del vino di oltre cinque milioni di visitatori ogni anno e un volume di affari pari a 2,5 miliardi di euro che non ha subito diminuzione in questi ultimi anni e che è in grado di aumentare i risultati. |
| In generale, oggi, sussistono due macro tendenze di consumo: l’Europa continentale che vede la supremazia dei territori collegati al sistema della piramide della qualità basato sulle denominazioni, con vini per la maggioranza plurivitigno; i Paesi anglofoni (Inghilterra e Nuovo Mondo) che invece prediligono i vini da vitigno e il rapporto qualità/prezzo. All’interno di questo scenario, le mode, gli stili di vita, la crisi in atto, stanno modificando i comportamenti dei consumatori, riconducibili non a due categorie di tendenze ma ad una molteplicità. In questo contesto, si nota un favore sempre più crescente verso produzioni biologiche e biodinamiche ed una tensione di consumo verso una maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni. |
Il Regolamento comunitario
Il Regolamento comunitario 479/2008 (Titolo II, Capo III, artt. 33-68
“Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni
tradizionali”) ha operato una sorta di semplificazione per proteggere i
“legittimi interessi dei consumatori e dei produttori” (art.33)
riconoscendo la protezione a due sole tipologie di vino (Dop e Igp)
distinte dal fatto dell’obbligatorietà dell’intera produzione delle uve
e successiva vinificazione all’interno dell’area prevista dal
disciplinare per i vini a denominazione di origine protetta, e dell’85%
per i vini a indicazione geografica protetta. La Comunità Europea si
riserva inoltre di riconoscere Dop e Igp di Paesi Terzi. |
Risulta con ciò, anche se sinteticamente esposto, quanto sia importante la riforma della Legge 164/92, per dare nuovo slancio alle nostre produzioni vitivinicole di qualità creando le condizioni per una piattaforma di offerta di vini in grado di essere concorrenziali e competitivi all’estero, riconoscibili nel mercato interno (locale e nazionale), trasparenti e appetibili dal consumatore. Prende le mosse da queste considerazioni il documento presentato questa mattina in Commissione Agricoltura della Camera, dove le proposte dell'associazione nazionale Città del Vino sono espresse nel dettaglio, indicando punti di criticità del ddl e possibili percorsi per arrivare a delle soluzioni condivise da tutto il comparto.
| Allegato | Dimensione |
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| Riforma 164_92-Considerazioni CdV.pdf | 305.03 KB |